La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento istituito dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione e modifica di alcune tipologie di impianti per la produzione di impianti da fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA e gli interventi ammessi sono stati di volta in volta modificati da varie disposizioni legislative tra cui il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
La Regione Piemonte con l’art. 59 della L.R. 9.3.2023, n. 3 ha innalzato, in applicazione del comma 9, art. 6 del D.Lgs. 28/2011, la soglia di applicazione della procedura di PAS indicata dall’art. 12, c. 5, D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per gli interventi di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici, portandola ad 1 MW.
Tale facoltà naturalmente è riferita a quegli impianti che non ricadono nella tipologia indicata al comma 1-quinquies, del D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 realizzabili con DILA (Impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio).