Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
L’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , in combinato disposto con le altre modifiche al T.U.E., hanno reso residuale l’utilizzo della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Infatti con le nuove disposizioni tutto ciò che non ricade all’art. 6 (Attività edilizia libera), oppure all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a SCIA sostitutiva ex art. 23) oppure all’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), è realizzabile tramite comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).