Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, il richiedente può eseguire gli interventi di edilizia libera senza la presentazione di alcuna istanza.
Soltanto nei casi previsti alla lettera e bis) dell'art. 6 del DPR 380/2001 ovvero "le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto” occorre presentare comunicazione preventiva di avvio lavori all’Amministrazione comunale.
L'inoltro dell'istanza deve avvenire tramite S.U.E. Sportello Unico Edilizia Digitale, di cui link sotto riportato; non sono previsti diritti di segreteria per questo tipo di comunicazione.