Richiesta Cittadinanza Italiana
Richiesta cittadinanza italiana
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Stranieri residenti che abbiano i reguisiti richiesa dalle norme.
Descrizione
Riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”
chi non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita.
Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del comune.
Si precisa inoltre che l’Ufficio di Stato Civile del Comune non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste in via preventiva, in quanto attività irrituale, vietata dalla norma e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei seguenti passaggi:
• accertare che la discendenza abbia inizio da un avo (chi è emigrato) di cittadinanza italiana, senza limiti di generazioni;
• accertare che l'avo abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente (mediante attestazione rilasciata dalla competente autorità straniera);
• comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;
opportunamente tradotti e legalizzati;
• attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico consolari italiane.
La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna, solo per i figli nati dopo il 01.01.1948.
• l’autorità competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti è determinata in base al luogo di residenza: per chi dichiara la residenza in italia è l’ufficiale di stato civile del comune di residenza, per i residenti all’estero è l’ufficio consolare territorialmente competente.
Acquisto della cittadinanza per matrimonio
il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare – se in regola con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa - la cittadinanza italiana dopo il matrimonio:
• qualora risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della repubblica;
• dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora risieda all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Possono avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data: in questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.
• la richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del ministero dell’interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo al ministero dell’interno pari ad euro 250,00.
Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (qcer), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.
Acquisto della cittadinanza per residenza
chi risiede in italia regolarmente da almeno:
• 4 anni, se cittadino comunitario;
• 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
• 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.
Può chiedere la cittadinanza italiana e lo stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.
Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo stato italiano per almeno cinque anni.
• la richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del ministero dell’interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.
Acquisto della cittadinanza per residenza
chi risiede in italia regolarmente da almeno:
• 4 anni, se cittadino comunitario;
• 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
• 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.
Può chiedere la cittadinanza italiana e lo stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.
Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo stato italiano per almeno cinque anni.
• la richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del ministero dell’interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.
chi non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita.
Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del comune.
Si precisa inoltre che l’Ufficio di Stato Civile del Comune non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste in via preventiva, in quanto attività irrituale, vietata dalla norma e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei seguenti passaggi:
• accertare che la discendenza abbia inizio da un avo (chi è emigrato) di cittadinanza italiana, senza limiti di generazioni;
• accertare che l'avo abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente (mediante attestazione rilasciata dalla competente autorità straniera);
• comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;
opportunamente tradotti e legalizzati;
• attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico consolari italiane.
La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna, solo per i figli nati dopo il 01.01.1948.
• l’autorità competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti è determinata in base al luogo di residenza: per chi dichiara la residenza in italia è l’ufficiale di stato civile del comune di residenza, per i residenti all’estero è l’ufficio consolare territorialmente competente.
Acquisto della cittadinanza per matrimonio
il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare – se in regola con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa - la cittadinanza italiana dopo il matrimonio:
• qualora risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della repubblica;
• dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora risieda all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Possono avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data: in questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.
• la richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del ministero dell’interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo al ministero dell’interno pari ad euro 250,00.
Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello b1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (qcer), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.
Acquisto della cittadinanza per residenza
chi risiede in italia regolarmente da almeno:
• 4 anni, se cittadino comunitario;
• 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
• 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.
Può chiedere la cittadinanza italiana e lo stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.
Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo stato italiano per almeno cinque anni.
• la richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del ministero dell’interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.
Acquisto della cittadinanza per residenza
chi risiede in italia regolarmente da almeno:
• 4 anni, se cittadino comunitario;
• 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
• 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.
Può chiedere la cittadinanza italiana e lo stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.
Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo stato italiano per almeno cinque anni.
• la richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del ministero dell’interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.
Come fare
nel caso della richiesta di cittadinanza per matrimonio e per residenza, l’istanza è formulabile esclusivamente per via telematica sul sito del ministero dell’interno. In tal senso si invita per ogni informazione a rivolgersi all’ufficio territoriale del governo (“prefettura”) competente per territorio.
Per quanto concerne i casi che coinvolgono direttamente l’ufficio stato civile, si invita a rivolgersi ad esso negli orari d’ufficio
Per quanto concerne i casi che coinvolgono direttamente l’ufficio stato civile, si invita a rivolgersi ad esso negli orari d’ufficio
Cosa serve
Cittadinanza jure sanguinis:
- certificato di residenza;
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, (discendenti dell’avo) in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato a termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, (discendenti dell’avo) in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato a termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Cosa si ottiene
il riconoscimento della cittadinanza italiana
Tempi e scadenze
Per i procedimenti di competenza comunale il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni.
Per i procedimento di competenza della Prefettura il termine di conclusione del procedimento è di 48 mesi.
Costi
Per i soli casi di competenza della Prefettura e per la cittadinanza richiesta da stanieri nati in Italia al raggiungimento del 18 esimo anno di età è richiesto il versamento di un contributo al ministero dell’interno pari ad euro 250,00.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/04/2024 09:53:15