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Opzione degli elettori residenti all’estero per l’esercizio del diritto di voto in Italia

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. La predetta normativa, nel prevedere la...
Data:

21 gennaio 2026

Tempo di lettura:

1 min

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Descrizione

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori fa comunque salva la posslbilìtà di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto ìn Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il 24/01/2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato (predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che potrà essere reperito dai connazionali residenti all'estero presso i Consolati, oppure in via informatica sul sito dell'Ufficio consolare di riferimento e sul sito www.esteri.it. ).
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.


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Ultimo aggiornamento pagina: 21/01/2026 18:01:45

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